Sez. 3, Sentenza n. 8854 del 13/04/2007 (Rv. 596086 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Parte vittoriosa nel merito in primo grado - Riproposizione in appello di domande già respinte o dichiarate assorbite con la sentenza del primo giudice - Appello incidentale - Indispensabilità - Esclusione - Fondamento - Impedimento della decadenza prevista dall'art. 346 cod. proc. civ. - Onere necessario - Individuazione delle relative modalità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
La parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a riproporre con appello incidentale - difettando il presupposto della soccombenza - le domande e le eccezioni già proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l'onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, di cui all'art. 346 cod. proc. civ., manifestando in maniera chiara e precisa la volontà di riproporle.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)