Sez. L, Sentenza n. 3488 del 23/05/1986 (Rv. 446433 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MANIFESTAZIONE DELLA TECNOPATIA - PERIODO MASSIMO - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MANIFESTAZIONE DELLA TECNOPATIA - PERIODO MASSIMO - DECORRENZA.*
Ai sensi dell'art. 134 del T.U. N. 1124 del 1965, il periodo massimo entro il quale deve manifestarsi la tecnopatia al fine della sua indennizzabilità decorre dal giorno della cessazione della specifica attività lavorativa protetta, alla quale causalmente si ricollega la condizione morbosa, e non già da quello dell'abbandono del lavoro, genericamente inteso. (Conf 3578/84, mass n 435574).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)