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Sez. L, Sentenza n. 3578 del 15/06/1984 (Rv. 435574 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MANIFESTAZIONE DELLA TECNOPATIA - PERIODO RILEVANTE AL FINE DELLA SUA INDENNIZZABILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435574-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MANIFESTAZIONE DELLA TECNOPATIA - PERIODO RILEVANTE AL FINE DELLA SUA INDENNIZZABILITÀ - DECORRENZA.*

Ai sensi dell'art. 134 del T.U. N. 1124 del 1965, il periodo massimo entro il quale deve manifestarsi la tecnopatia al fine della sua indennizzabilità decorre dal giorno della cessazione della specifica attività lavorativa protetta, alla quale causalmente si ricollega la condizione morbosa, e non già da quello dell'abbandono del lavoro, genericamente inteso. (V 6014/82, mass n 423742).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)