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Sez. U, Sentenza n. 5675 del 19/11/1985 (Rv. 442868 - 01)

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - DI PORZIONE RESIDUA DEL FONDO ESPROPRIATO NON UTILIZZATA NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ DEL RELITTO RESA DAL PREFETTO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO - DOMANDA DELL'AMMINISTRAZIONE ESPROPRIANTE AL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442868-01

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - DI PORZIONE RESIDUA DEL FONDO ESPROPRIATO NON UTILIZZATA NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ DEL RELITTO RESA DAL PREFETTO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO - DOMANDA DELL'AMMINISTRAZIONE ESPROPRIANTE AL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di retrocessione di porzione residua del fondo espropriato, perché non utilizzato nella realizzazione dell'opera pubblica, la dichiarazione d'inservibilità del relitto, che sia stata resa dal prefetto a norma dell'art. 61 terzo comma della legge 25 giugno 1865 n. 2359, costituisce condizione indispensabile per l'insorgere del diritto soggettivo dell'espropriato di ottenere la retrocessione medesima, e della sua conseguente facoltà di adire il giudice ordinario a tutela di tale diritto, che l'amministrazione espropriante, quale mezzo al fine di contestare il diritto stesso, possa chiedere al predetto giudice ordinario un Sindacato sulla legittimità del provvedimento prefettizio (nella specie, contestata sotto il profilo della Competenza degli organi regionali a rendere quella dichiarazione). (V 574/75, mass n 373885).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)