Sez. 1, Sentenza n. 574 del 14/02/1975 (Rv. 373885 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PARZIALE - CONDIZIONI - AVVISO DELL'ESPROPRIANTE - DICHIARAZIONE DEL PREFETTO - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PARZIALE - CONDIZIONI - AVVISO DELL'ESPROPRIANTE - DICHIARAZIONE DEL PREFETTO - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
Il diritto alla retrocessione dei relitti dell'immobile espropriato per pubblica utilita non sorge se non dopo che l'espropriante abbia pubblicato l'avviso di cui all'art 61 legge 25 giugno 1865 n 2359 o, in Mancanza, il prefetto abbia dichiarato che la porzione d'immobile sopravanzata al compimento dell'opera piu non serva ai fini di questa. La prescritta dichiarazione della competente autorita amministrativa non puo essere sostituita da Atti negoziali o da comportamento cui possa attribuirsi valore equipollente alla dichiarazione suddetta. (Conf 1925/69, mass n 341077).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)