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Sez. 1, Sentenza n. 17198 del 29/07/2014 (Rv. 631878 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME | Concordato fallimentare - Decreto del tribunale, reso in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., dichiarativo della inammissibilità della proposta perché tardivamentre formulata - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631878-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME

In tema di concordato fallimentare, proposto nella vigenza del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pendente all'entrata in vigore del successivo d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato l'inammissibilità di un'istanza concordataria perché presentata in un termine che si assume già spirato, manca del carattere sia della decisorietà, sia della definitività, potendo il proponente far valere ogni doglianza in sede di opposizione all'omologazione del concordato, e, pertanto, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 125, Legge Falliment. art. 129, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)