Sez. L, Sentenza n. 529 del 26/01/1982 (Rv. 418240 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DEFINITIVA - RICORSO CONTRO UNA SENTENZA NON DEFINITIVA - PROCEDIBILITÀ - PERSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DEFINITIVA - RICORSO CONTRO UNA SENTENZA NON DEFINITIVA - PROCEDIBILITÀ - PERSISTENZA.*
Il ricorso per Cassazione contro una sentenza non definitiva rimane procedibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva che sia stata pronunziata per non essere stato sospeso il procedimento nel corso del quale fu emessa la prima, la cui eventuale Cassazione travolge le statuizioni della seconda che, nonostante il giudicato formale ed anche se sia stata eseguita, è da ritenere condizionata dalla persistente efficacia dell'altra. (Conf 1287/79, mass n 339951).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 361, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133 bis, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 133 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)