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Sez. 1, Sentenza n. 1287 del 23/04/1969 (Rv. 339951 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE NON DEFINITIVE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DEFINITIVA - RICORSO CONTRO LA SENTENZA NON DEFINITIVA - PROCEDIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339951-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE NON DEFINITIVE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DEFINITIVA - RICORSO CONTRO LA SENTENZA NON DEFINITIVA - PROCEDIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione contro una sentenza non definitiva rimane procedibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva, perche l'eventuale Cassazione della prima porrebbe nel nulla le statuizioni della seconda, da ritenersi condizionata alla mancata Cassazione della prima, nonostante il suo passaggio in cosa giudicata formale. (V. 1590-68, mass. N. 333338 2327-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)