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Sez. L, Sentenza n. 19695 del 24/09/2007 (Rv. 599418 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Sentenza di accertamento pregiudiziale - Interpretazione del contratto collettivo - Art. 420 - bis cod. proc. civ. - Applicabilità in appello - Esclusione - Frazionamento della domanda ad opera del giudice di appello - Sentenza non definitiva - Ricorribilità immediata - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599418-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

La sentenza di accertamento pregiudiziale sull'interpretazione di un contratto collettivo, resa in grado di appello, non essendo riconducibile nel paradigma dell'art. 420-bis cod. proc. civ., non incorre in un vizio che inficia la pronuncia, bensì nel rimedio impugnatorio proprio, risultante dal combinato disposto dell'art. 360, terzo comma, e 361, primo comma, cod. proc. civ.; laddove, tuttavia, il giudice di appello abbia frazionato la domanda unica in due o più domande ed abbia deciso una di esse con sentenza non definitiva, si verifica una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vizia la sentenza non definitiva, immediatamente ricorribile per cassazione (Nella specie la S.C. ha rilevato che le parti non si erano dolute di tale vizio, accettando il frazionamento dell'originaria domanda, sia pure irrituale, operato dalla sentenza di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 361 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)