Sez. T, Ordinanza n. 22829 del 07/08/2025 (Rv. 675504-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con legge n. 208 del 2015 - Applicabilità accertamenti integrativi ex art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, in presenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF ed ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, l'istituto opera anche in relazione agli eventuali accertamenti integrativi ex art. 43, comma 4, del detto d.P.R. e art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, relativi al medesimo anno di imposta, a prescindere dalla sussistenza o meno di autonomi profili di responsabilità penale, poiché il termine raddoppiato si sostituisce una volta per tutte a quello originario.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)