Sez. 5 - , Sentenza n. 26037 del 16/12/2016 (Rv. 641949 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015 - Regime transitorio - Coordinamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 sicembre 2015.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/08/2015 num. 128 art. 2 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)