Sez. 6, Sentenza n. 43306 del 11/07/2023 Ud. (dep. 25/10/2023) Rv. 285298 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Obblighi nascenti da sentenza costitutiva
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
emessa ex art. 2932 cod. civ. non ancora irrevocabile - Reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di delitti contro l'amministrazione della giustizia, non è configurabile il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria fonte di obblighi, previsto dall'art. 388, comma primo, cod. pen., nel caso di inosservanza degli obblighi nascenti da una sentenza costitutiva emessa dal giudice civile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. non ancora divenuta irrevocabile, posto che la stessa spiega la sua efficacia con decorrenza "ex nunc", sicché gli obblighi che ne derivano divengono attuali ed esecutivi per il destinatario solo con il suo passaggio in giudicato.
Cod. Pen. art. 388 com. 1, Cod. Civ. art. 2932, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)