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Sez. 5, Sentenza n. 873 del 14/10/1996 Ud. (dep. 05/02/1997) Rv. 206903 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reato commesso nel territorio dello Stato - Reato del quale si sia verificato in Italia anche un solo frammento dell'azione - È tale - Fattispecie in materia di traffico di sostanze stupefacenti.
Stato
decisa il 1996-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206903-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE

A norma dell'art.6 cod. pen., che è diretto ad affermare il principio di territorialità del diritto penale ed a privilegiare la giurisdizione italiana, è sufficiente, perché il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato, che quivi si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'"iter criminis". In conseguenza non è necessaria la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia per il delitto di tentata importazione di droga, sequestrata all'estero, ma diretta in Italia, qualora nel territorio italiano siano avvenuti atti preliminari e strumentali, quali la domanda di spedizione o il consenso, in qualsiasi forma espresso, all'inoltro o alla ricezione della droga, atti che incidono, in modo rilevante, sull'elemento psicologico del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)