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Sez. 6, Sentenza n. 26716 del 06/05/2003 Ud. (dep. 19/06/2003) Rv. 225966 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Teoria accolta - Dell'ubiquità - Fattispecie in tema di importazione di stupefacente.
Stato
decisa il 2003-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225966-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE

In relazione al principio della territorialità della legge penale, il legislatore ha accolto la teoria della ubiquità, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello stato quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero se si è ivi verificato l'evento. Ne consegue che a questo fine è sufficiente che sia avvenuta nel territorio dello Stato anche una minima parte dell'azione o dell'omissione, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocita richiesti per il tentativo (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto come realizzato in Italia il reato di importazione di stupefacente, essendo stato accertato che i colli di hashish, trasportati per mare su di un gommone, erano stati lanciati dagli imputati nelle acque territoriali nel corso dell'inseguimento da parte della Guardia di Finanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)