Sez. 6 - , Sentenza n. 33654 del 13/10/2020 Ud. (dep. 27/11/2020) Rv. 279951 - 02
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Reato di cui all'art. 127 cod. pen. mil. - Concorso formale - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
Non è configurabile il concorso formale tra il reato di rivelazione di segreti di ufficio previsto dall'art. 326 cod. pen. e quello di cui all'art. 127 cod. pen. mil., attesa la sostanziale identità di struttura delle fattispecie incriminatrici, che si differenziano solo per la presenza, in quella prevista dal codice penale militare, di elementi specializzanti, costituiti dalla natura del soggetto agente e dalla divulgazione del segreto appreso in occasione dello svolgimento dell'attività militare. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 127 cod. pen. mil. tutela la riservatezza non solo dei segreti relativi all'organizzazione del servizio, ma anche di quelli relativi al suo svolgimento, sicchè l'ambito di applicabilità della norma copre tutte le ipotesi rientranti nella previsione generale dell'art. 326 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)