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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017 (Rv. 646177 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | - Controversia di valore esiguo - Liquidazione globale al di sopra del richiesto - Limiti - Onere motivazionale - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646177-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, in controversia avente valore esiguo, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense (nella specie, approvata con d.m. n. 127 del 2007), dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale, in controversia di valore pari ad euro 1677, 89, erano stati liquidati euro 800, 00 a fronte di una nota specifica per euro 315, 04).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)