Sez. L, Sentenza n. 19419 del 09/09/2009 (Rv. 609673 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Criteri - Giudizio di appello - Contestazione del valore della causa e dei criteri di applicazione delle voci della tariffa professionale - Decisione - Specificazione del sistema di liquidazione adottato e della tariffa professionale applicabile - Obbligatorietà - Verificabilità del rispetto dei limiti tariffari inderogabili - Necessità - Censura relativa alla violazione dei minimi tariffari - Indicazione degli importi e delle singole voci riportate nella nota spese - Onere dell'appellante - Sussistenza - Effetti - Delimitazione del "devolutum".
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d'appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi sulla tariffa applicabile, nonché sui criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari. Il potere-dovere del giudice d'appello presuppone, comunque, che qualora la censura riguardi la violazione dei minimi tariffari, la parte indichi gli importi nonché le singole voci riportate nella nota spese, non potendosi desumere tali dati da memorie illustrative successive, tenuto conto che tale onere dell'appellante vale a configurare l'ambito del "devolutum" in base ad una mera allegazione di merito, secondo la funzione propria del giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)