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Sez. 1, Sentenza n. 3824 del 28/06/1984 (Rv. 435782 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ - PARTI CONTRAENTI - AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ MUNITA DI PERSONALITÀ GIURIDICA - RICOMPRENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435782-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ - PARTI CONTRAENTI - AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ MUNITA DI PERSONALITÀ GIURIDICA - RICOMPRENSIONE - ESCLUSIONE.*

Fra le "parti contraenti", le quali sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro, ai sensi e nel vigore dell'art. 93 n. 1 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, va incluso il rappresentante volontario del soggetto a cui si riferiscono gli effetti del rapporto - restando in tal caso distinguibile una parte in senso formale, costituita da chi manifesta la volontà negoziale, da una parte in senso sostanziale, destinataria in via immediata e diretta del rapporto giuridico creato con quella dichiarazione - ma non anche l'amministratore di una società munita di personalità giuridica, tenendo conto delle caratteristiche del rapporto organico, le quali implicano che l'attività dell'amministratore è attività della società stessa, senza che sia configurabile l'indicata distinzione fra parte formale e parte sostanziale. (Conf 2449/82, mass n 420307; (contra 4524/82, mass n 422499).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)