diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6319 del 10/03/2008 (Rv. 602611 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Rappresentante volontario dell'alienante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602611-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di INVIM relativa ad un'alienazione a titolo oneroso, il procuratore dell'alienante non è solidalmente obbligato al pagamento del tributo, atteso che, in base all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 che disciplina la materia in maniera autonoma e specifica, la solidarietà sussiste unicamente fra le parti alienanti, e che deve escludersi un rinvio, ai sensi del successivo art. 31, all'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che, con riferimento all'imposta sul registro, indica come responsabili solidali tutte le parti contraenti e, quindi, anche il rappresentante volontario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)