Sez. 3, Sentenza n. 3595 del 10/12/1971 (Rv. 355301 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - SUFFICIENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - SUFFICIENZA.*
Nel caso di scontro di autoveicoli previsto dall'art 2054, comma secondo, cod civ, quando siasi accertato che la collisione si e verificata per colpa esclusiva di uno solo dei conducenti, mentre sul comportamento dell'altro non si riscontra alcuna infrazione alle Disposizioni di legge ed alle norme di comune prudenza, quest'ultimo e liberato dalla presunzione di responsabilita ex art 2054 cod civ, e non e tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 995'70, mass n 346492).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)