Sez. 3, Sentenza n. 2995 del 07/05/1981 (Rv. 413541 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI UGUAL CONCORSO DI COLPA - FUNZIONE SUSSIDIARIA - CONSEGUENZE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI UGUAL CONCORSO DI COLPA - FUNZIONE SUSSIDIARIA - CONSEGUENZE.*
In caso di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art 2054, comma secondo, cod civ, ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se ed in quanto non sia possibile accertare in concreto il grado d'incidenza delle singole colpe nella Determinazione dell'evento, con la conseguenza che, quando siasi accertato che la collisione si e verificata per colpa di uno dei conducenti e che, nel comportamento dell'altro non e ravvisabile alcuna infrazione alle Disposizioni di legge ed alle norme di comune prudenza, questo ultimo e liberato dalla presunzione di responsabilita e non e tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 471/80, mass n 403850; (Conf 2812/75, mass n 376833; (Conf 3595/71, mass n 355301).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)