Sez. 3, Sentenza n. 16617 del 16/07/2010 (Rv. 614504 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO | Assegno con firma di traenza all'evidenza diversa da quella del correntista - Oneri del pubblico ufficiale incaricato del protesto (nella specie, notaio) dalla banca trattaria - Vigilanza sulla corrispondenza tra detta firma e l'identità del correntista - Omissione - Conseguenze - Responsabilità risarcitoria, in concorso e solidalmente con la banca trattaria, per il fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO
In tema di protesto di assegno bancario, il pubblico ufficiale (nella specie, notaio) incaricato del protesto dalla banca trattaria che rifiuta il pagamento dell'assegno (in quanto, come nella specie, denunciato come rubato), è corresponsabile, in concorso e in via solidale, con l'Istituto bancario nella realizzazione del protesto illegittimo, ove abbia omesso, anche per colpa lieve, la vigilanza sulla corrispondenza tra la firma di traenza dell'assegno e l'identità del correntista, nel caso in cui detta corrispondenza sia all'evidenza assente. Infatti, al medesimo pubblico ufficiale, nell'adempimento dei suoi obblighi di "status", incombe personalmente di redigere la compilazione dell'atto con perizia e diligenza tali da non danneggiare un soggetto all'apparenza estraneo all'emissione dell'assegno, con la conseguenza che la violazione di siffatti obblighi comporta l'obbligo di risarcire i danni che ne siano derivati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47, Legge 12/06/1973 num. 349 art. 1, Legge 12/06/1973 num. 349 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)