Sez. 1, Sentenza n. 18316 del 30/08/2007 (Rv. 598531 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO | Levata illegittima - Colpa concorrente della banca - Contributo causale - Omissione di controllo della firma di traenza - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO
In tema di levata illegittima del protesto, parte convenuta nell'azione risarcitoria può essere anche la sola banca, ove le informazioni da essa fornite al pubblico ufficiale che procede alla levata ovvero le omissioni informative abbiano inciso casualmente sulla determinazione dell'evento. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto ex art.2043 cod.civ. la responsabilità della banca che, pur in possesso dello "specimen" del cliente, aveva omesso di confrontare lo stesso con la firma (diversa) apposta sui titoli (assegni bancari), spiccati sul conto corrente del protestato e ha affermato il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni cagionati dal protesto per la pubblicità "ipso facto" conferita all'insolvenza del debitore e conseguente discredito tanto personale quanto patrimoniale (anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione al protestato come persona, a prescindere dai suoi interessi commerciali), senza che al danneggiato incombesse l'onere di provare la esistenza del pregiudizio, poiché il protesto illegittimo e non seguito da una efficace rettifica è risultato lesivo di diritti della persona).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 68, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 60, DPR 03/06/1975 num. 290, Legge 12/02/1955 num. 77 art. 3 CORTE COST., Legge 12/02/1955 num. 77 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)