diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 18978 del 31/07/2017 (Rv. 645034 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni assistenziali relative a "soggetti deboli" - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645034-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di "soggetti deboli", - anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della l. n. 205 del 2000, nella misura in cui attribuisce al giudice amministrativo l'intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte - deve negarsi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed affermarsi quella del giudice ordinario, posto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovino in stato di bisogno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 17/08/1890 num. 6972 art. 75, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)