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Sez. U, Sentenza n. 12923 del 09/06/2014 (Rv. 631199 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Prestazioni assistenziali relative a "soggetti deboli" - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631199-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di controversie patrimoniali tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di "soggetti deboli" - anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella misura in cui attribuisce al giudice amministrativo l'intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte - deve negarsi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovino in stato di bisogno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 17/08/1890 num. 6972 art. 75, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 lett. A CORTE COST., Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)