diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13825 del 31/05/2017 (Rv. 644586 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice del lavoro - Notifica della impugnazione direttamente al Ministero - Art. 11, comma 2, r.d. n. 1611 del 1933 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644586-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)