Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 02/02/2001 (Rv. 543628 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Notifica della impugnazione direttamente all'amministrazione dello Stato - Art. 11, secondo comma R.D. n. 1611 del 1933 - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art 325 cod. proc. civ. per proporre impugnazione. Tale principio trova applicazione anche in relazione alle sentenze pronunciate dal giudice di pace.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)