Sez. 2, Sentenza n. 2167 del 26/06/1972 (Rv. 359420 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - IN GENERE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - MENSILI - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - IN GENERE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - MENSILI - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*
A seguito della sentenza n 63 del 1966 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale degli artt 2948 n 4 e 2955 n 2, e 2956 n 1, cod civ, per la parte in cui tali norme consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione iniziasse a decorrere durante il rapporto di lavoro subordinato, il calcolo per la decorrenza del periodo prescrizionale va fatto partendo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, non potendosi tener conto della circostanza che di fatto fra il sorgere del credito e la data della citazione introduttiva del giudizio sia gia decorso un lasso di tempo pari o superiore al periodo prescrizionale. (V 1930'69, mass n 341081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)