Sez. 3, Sentenza n. 1930 del 30/05/1969 (Rv. 341081 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART.2948, N.5, COD.CIV. - DECORRENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART.2948, N.5, COD.CIV. - DECORRENZA.*
A seguito della sentenza 10 giugno 1966, n.63, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale degli artt. 2948, n.4, 2955, n.2 e 2956, n.1, cod.civ., per la parte in cui tali norme consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione inizi a decorrere durante il rapporto di lavoro subordinato, il calcolo per la decorrenza del periodo prescrizionale va fatto partendo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, non potendosi tener conto della circostanza che di fatto, tra il sorgere del credito, e la data della citazione introduttiva del giudizio, sia gia decorso un lasso di tempo pari o non superiore al periodo prescrizionale. (nella specie, la sentenza della Corte costituzionale e intervenuta nelle more del giudizio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)