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Sez. L, Sentenza n. 11592 del 28/07/2003 (Rv. 565457 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Atti unilaterali - Sindacabilità delle valutazioni del giudice del merito - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di istanza in materia pensionistica.
Stato
decisa il 2003-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565457-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di interpretazione degli atti unilaterali - regolati, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., alla stregua dei contratti - , vale il principio secondo il quale la interpretazione della volontà negoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e congruamente motivata. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo la quale l'istanza presentata da una assicurata al Ministero della Pubblica Istruzione affinché venissero stornati e accreditati all'Inps i contributi trattenutile manifestava l'intento di ottenere una maggiorazione della pensione all'atto della sua liquidazione da parte dell'Inps).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)