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Sez. L, Sentenza n. 13543 del 16/09/2002 (Rv. 557429 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Atti unilaterali - Sindacabilità delle valutazioni del giudice del merito - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di intimazioni di licenziamento già intimato oralmente.
Stato
decisa il 2002-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557429-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di interpretazione del contratto o di un atto unilaterale ex art. 1324 cod. civ., il sindacato di legittimità deve essere condotto non sulla ricostruzione della volontà delle parti, o dell'unica parte - che costituisce un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità - ma soltanto sulla individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errore di diritto o vizi del ragionamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una lettera con la quale il datore di lavoro aveva comunicato ad una propria dipendente il licenziamento, intimato in precedenza in forma orale, con la medesima decorrenza di quest'ultimo, ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse inteso compiere un negozio nuovo e diverso dal precedente, idoneo a rinnovarlo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)