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Sez. 2, Sentenza n. 3343 del 26/07/1977 (Rv. 386878 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI MERITO - ATTO INTRODUTTIVO - GIUDICE COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1977-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386878-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI MERITO - ATTO INTRODUTTIVO - GIUDICE COMPETENTE.*

In materia di provvedimenti di urgenza, quando non vi sia causa pendente per il merito, il giudizio non si instaura con il ricorso ex art 700 cod proc civ, bensi con la citazione notificata nel termine perentorio fissato dal pretore, il quale, se ritiene di concedere i mezzi cautelari richiesti, non dispone mai per l'ulteriore corso del giudizio, ma fissa il termine in cui questo va riassunto davanti al giudice competente per il merito non designato da lui, ma identificato dalla parte diligente sulla base delle ordinarie norme sulla Competenza. (nella specie si controverteva circa l'individuazione del giudice preventivamente adito ai fini della dichiarazione di continenza di cause).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)