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Sez. L, Sentenza n. 3690 del 25/03/1992 (Rv. 476431 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Figurativi | Accredito in favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e loro superstiti - Presupposto - Preesistenza di un rapporto assicurativo interrotto per gli atti persecutori.
Stato
decisa il 1992-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476431-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Figurativi

Il beneficio dell'accredito dei contributi figurativi, previsto dall'art. 5 della legge n. 96 del 1955 e successive modificazioni a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro superstiti, postula la preesistenza di un rapporto assicurativo che sia stato interrotto all'epoca dagli atti persecutori.

Riferimenti normativi: Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5, Legge 03/04/1961 num. 284 art. 3, Legge 22/12/1980 num. 932 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)