Sez. L, Sentenza n. 3690 del 25/03/1992 (Rv. 476431 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità , vecchiaia e superstiti - Contributi - Figurativi | Accredito in favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e loro superstiti - Presupposto - Preesistenza di un rapporto assicurativo interrotto per gli atti persecutori.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità , vecchiaia e superstiti - Contributi - Figurativi
Il beneficio dell'accredito dei contributi figurativi, previsto dall'art. 5 della legge n. 96 del 1955 e successive modificazioni a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro superstiti, postula la preesistenza di un rapporto assicurativo che sia stato interrotto all'epoca dagli atti persecutori.
Riferimenti normativi: Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5, Legge 03/04/1961 num. 284 art. 3, Legge 22/12/1980 num. 932 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)