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Sez. L, Sentenza n. 15633 del 27/07/2016 (Rv. 640723 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Accredito in favore dei perseguitati politici e razziali e loro superstiti - Presupposto - Preesistenza di un rapporto assicurativo interrotto per gli atti persecutori - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640723-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

In tema di benefici contributivi a favore dei soggetti sottoposti a persecuzioni politiche o razziali, la possibilità di riconoscimento di una contribuzione figurativa, prevista dall'art. 5 della l. n. 96 del 1955, come sostituito dall'art. 2 della l. n. 932 del 1980, presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro, e, dunque, di un rapporto assicurativo, rimasto interrotto da atti persecutori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda, rilevando che il ricorrente non era titolare di posizione assicurativa e non aveva l'età minima per prestare lavoro - fissata a quattordici anni - all'epoca in cui gli era stato riconosciuto il beneficio).

Riferimenti normativi: Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5, Legge 22/12/1980 num. 932 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)