Sez. 6, Sentenza n. 22005 del 22/11/2011 Ud. (dep. 07/06/2012) Rv. 252846 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Processo celebratosi in provincia di Bolzano - Minoranza linguistica riconosciuta - Presenza di più parti processuali - Indicazione di lingue diverse - Appello del pubblico ministero - Redazione in entrambe le lingue - Necessità.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano in cui vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue diverse l'appello del pubblico ministero deve essere redatto, a pena di inammissibilità, in entrambe le lingue.
Riferimenti normativi: DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)