Sez. 3, Sentenza n. 11096 del 10/12/2013 Ud. (dep. 07/03/2014) Rv. 258887 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Processo celebratosi in provincia di Bolzano - Traduzione della deposizione dei testimoni nella lingua del processo - Modalità prevista dall'art. 16 d.P.R. n. 574 del 1988 - Mancata osservanza - Rinuncia degli imputati alla traduzione - Possibilità - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano, la nullità prevista dagli artt. 18-bis e 16 del d.P.R. n. 574 del 1988 per la mancata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo dell'audizione dei testimoni nel linguaggio da essi prescelto è configurabile solo qualora la parte interessata alla traduzione della deposizione non vi abbia esplicitamente o implicitamente rinunciato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta rinuncia implicita la mancata formulazione di obiezioni in relazione al provvedimento che aveva disposto la riproduzione dell'intera attività di udienza mediante registrazione, per la impossibilità di avvalersi del servizio di stenotipia, e la verbalizzazione in forma riassuntiva nella lingua del processo).
Riferimenti normativi: DPR 15/07/1988 num. 574 art. 16, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)