Sez. 5, Sentenza n. 16026 del 08/07/2009 (Rv. 609031 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Avviso di accertamento - Impugnazione limitata ad alcune poste - Iscrizione a ruolo delle somme non contestate - Termini - Art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il termine di decadenza previsto dall'art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 (applicabile nella specie "ratione temporis") per l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte liquidate sulla base degli accertamenti, si riferisce alle sole ipotesi di iscrizione a ruolo in via definitiva, e non è quindi applicabile alla riscossione delle maggiori somme non contestate portate da un avviso di accertamento che sia stato impugnato dal contribuente limitatamente ad alcune poste o elementi reddituali, poiché in tal caso l'iscrizione a ruolo ha luogo in via provvisoria, ai sensi dell'art. 5, comma ottavo, della legge n. 90 del 1990, avuto riguardo all'unitarietà dell'avviso di accertamento, derivante dalla possibile influenza reciproca degli elementi che lo compongono, ed alla conseguente esclusione della sua definitività, per effetto dell'impugnazione proposta dal contribuente, fatta salva l'ipotesi in cui sia la stessa legge a stabilire l'autonomia delle voci non contestate.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Legge 27/04/1990 num. 90 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)