Sez. 1, Sentenza n. 5525 del 13/04/2001 (Rv. 545907 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Reclamo avverso il decreto del giudice delegato di restituzione ad una banca di una somma versata per favorire l'omologazione e l'adempimento del concordato fallimentare - Rigetto - Relativo provvedimento del Tribunale fallimentare - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il decreto del tribunale fallimentare di rigetto del reclamo, proposto da una banca contro il decreto con cui il giudice delegato abbia respinto la richiesta di restituzione di una somma determinata, versata dalla banca stessa per favorire l'omologazione e l'adempimento del concordato fallimentare, risolto, poi, dopo l'omologazione, per inadempimento, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 legge fall., trattandosi di provvedimento inesistente, insuscettibile di passare in giudicato, e del quale può essere contestata con "l'actio nullitatis", in ogni tempo e in ogni sede, la inidoneità a produrre effetti giuridici.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)