Sez. 1, Sentenza n. 4590 del 22/05/1997 (Rv. 504624 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Provvedimenti del giudice delegato, e conseguenti provvedimenti del Tribunale in sede di reclamo ex art. 26 legge Fall. - Loro suddivisione sulla base della loro natura interna ed ordinatoria, o della loro natura definitiva e decisoria - Diverse conseguenze sul piano dei termini per la proponibilità del reclamo, e su quello delle possibilità di ulteriore impugnazione in Cassazione - Impugnabilità in Cassazione dei soli provvedimenti aventi natura definitiva e decisoria - Limiti - Impugnabilità dei provvedimenti emessi in totale carenza di potere - Esclusione - Fondamento - Deducibilità della nullità di tali provvedimenti in ogni sede e tempo - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
I provvedimenti del giudice delegato, e quelli del tribunale nell'ambito del reclamo ex art. 26 della legge fall., vanno distinti a seconda che riguardino atti interni alla procedura, di carattere ordinatorio, inerenti alla gestione del patrimonio fallimentare, oppure, nei casi previsti dalla legge, abbiano le caratteristiche della definitività e della decisorietà, intese come idoneità ad incidere su diritti soggettivi. Nel primo caso, il decreto del giudice delegato è reclamabile innanzi al Tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento, ed il decreto successivamente emesso, dal Tribunale, in sede di reclamo, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, appunto perché privo di carattere decisorio. Nella seconda ipotesi, invece, (e cioè, quando si controverta - nei casi previsti dalla legge - su situazioni incidenti su diritti soggettivi), trovano applicazione le norme generali sui procedimenti camerali (artt. 737 - 742 cod. proc. civ.), con le relative conseguenze sia sul piano del termine per proporre il reclamo (dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento che ne è oggetto), sia sulla possibilità di impugnare il decreto emesso dal Tribunale in sede di reclamo, con ricorso straordinario per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione. Qualora, peraltro, gli organi fallimentari (giudice delegato e Tribunale in sede di reclamo ex art. 26 cit.) adottino pronunzie infirmate da radicale carenza di potere (e quindi autonomamente denunciabili con domanda o con eccezione di nullità assoluta), tali pronunzie devono ritenersi inesistenti, con la conseguenza che, contro le medesime (non suscettibili di passare in giudicato), non è esperibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltà di qualsiasi interessato, di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)