Sez. 3, Sentenza n. 1199 del 16/02/1996 (Rv. 495873 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Fatto illecito imputabile a più persone con vincolo di solidarietà - Azione risarcitoria per l'intero nei confronti di una sola di esse - Esperibilità - Diversa gravità delle rispettive colpe - Irrilevanza - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso più discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)