Sez. 3, Sentenza n. 3803 del 25/02/2004 (Rv. 570530 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Fatto illecito imputabile a più persone - Graduazione delle colpe - Necessità di domanda da parte del presunto autore dell'illecito - Sussistenza - Proposizione della domanda per la prima volta in appello - Inammissibilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone (nel caso di specie, incidente stradale), il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso verso gli altri, o se comunque abbia chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, qualora il presunto autore dell'illecito si limiti a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, seppure in via graduata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non propone alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti, e tale domanda, ove proposta per la prima volta in appello, deve ritenersi domanda nuova, come tale inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)