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Sez. 6, Sentenza n. 5170 del 10/11/1987 Ud. (dep. 30/04/1988) Rv. 178242 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - SOMME DEPOSITATE IN CONTO CORRENTE DAL CLIENTE - PRELEVAMENTO ABUSIVO DEL FUNZIONARIO DI BANCA - APPROPRIAZIONE INDEBITA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178242-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - SOMME DEPOSITATE IN CONTO CORRENTE DAL CLIENTE - PRELEVAMENTO ABUSIVO DEL FUNZIONARIO DI BANCA - APPROPRIAZIONE INDEBITA - CONFIGURABILITÀ.*

La proprietà delle somme di danaro versate in banca dal titolare di un deposito in conto corrente spetta, ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., alla banca depositaria, mentre al correntista l'art. 1852 stesso codice riconosce solo il potere di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, escludendolo anche dal possesso di dette somme che, per quanto contabilizzate nel conto di sua pertinenza, fanno tuttavia parte della massa monetaria appartenente alla banca. Ne consegue che il cassiere di banca, in quanto destinatario dello Obbligo di custodia di danaro, valori e titoli in dotazione alla cassa, è titolare del possesso di essi e come tale qualora disponga in proprio favore di somme depositate sul conto corrente, risponde di appropriazione indebita in danno della banca e non già di delitti in danno del correntista perché l'Azione svolta nei confronti di questi (falso o altro) interviene ad appropriazione indebita già avvenuta ed al solo fine di "copertura contabile". (V mass n 176405; (V mass n 176404).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)