Sez. 1, Sentenza n. 13952 del 04/02/2015 Cc. (dep. 02/04/2015) Rv. 263078 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Collaborazione prestata per fatti estranei al dichiarante - Benefici previsti dall'art. 16 nonies legge n. 82 del 1991 - Concedibilità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I benefici penitenziari previsti dall'art.16 nonies della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono concedibili anche per una collaborazione prestata in relazione a fatti cui il dichiarante sia estraneo a condizione che sia stata emessa sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto di collaborazione e che questa abbia i caratteri di intrinseca attendibilità, di novità e di completezza, o per altri elementi appaia di notevole importanza ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della citata legge n. 82 del 1991.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 9 com. 3, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)