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Sez. 1, Sentenza n. 12296 del 20/01/2014 Cc. (dep. 14/03/2014) Rv. 259546 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici previsti dall'art. 16 nonies, comma primo, legge 15 marzo 1991, n. 82 - Espiazione di pena per delitti non ricompresi dall'art. 51, comma terzo bis, cod.proc. pen. nè commessi per finalità di terrorismo o di eversione - Collaborazione relativa a delitti previsti dall'art. 16 nonies della legge n. 82 del 1991 successiva alla condanna - Detenzione domiciliare - Concedibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259546-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È concedibile il beneficio della detenzione domicilare ai sensi dell'art.16 nonies della legge n. 82 del 1991, anche per delitti non ricompresi tra quelli di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod.proc.pen. nè commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, se il detenuto, dopo la condanna, presta collaborazione con riferimento a queste tipologie di illeciti, a condizione che la conseguente sentenza, anche non definitiva, riconosca, in relazione al contributo dichiarativo, i requisiti di attendibilità e di novità ovvero completezza o notevole importanza di cui all'art. 9, comma terzo, legge n. 82 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Decreto Legge 15/01/1991 num. 80 art. 16 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)