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Sez. L, Sentenza n. 9654 del 16/06/2003 (Rv. 564333 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Distinzione tra rapporto autonomo e rapporto subordinato - Qualificazione del rapporto data dalle parti - Vincolatività per il giudice - Esclusione - Necessità di considerare i caratteri effettivi del rapporto - Sussistenza - Valutazione di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564333-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, qualunque sia il tenore delle pattuizioni intervenute tra le parti, assume rilevanza primaria il concreto atteggiarsi del rapporto stesso, il che impone la necessità di verificare, alla stregua delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'esattezza della qualificazione effettuata dalle parti; tale verifica compete al giudice di merito, e non è sindacabile in sede di legittimità ove non siano stati violati i principi dettati dagli artt. 2094 e 2222 cod. civ. sulla distinzione tra lavoro subordinato e autonomo, e qualora di tali principi il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)