Sez. U, Sentenza n. 379 del 30/06/1999 (Rv. 528125 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Estremi - Peculiarità delle mansioni - Elementi complementari e sintomatici - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie relativa ad attività di insegnamento universitario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata - declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo stanti le caratteristiche del rapporto e la natura pubblica del datore di lavoro -, ha ritenuto il carattere subordinato del rapporto dedotto in giudizio, avente ad oggetto prestazioni didattiche in ambito universitario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)