Sez. 1, Sentenza n. 22891 del 06/06/2006 Ud. (dep. 03/07/2006) Rv. 234280 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Giudizio di cassazione - Art. 10, comma quarto, L. 20 febbraio 2006 n. 46 - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI
Qualora venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza di condanna pronunciata in riforma di quelle assolutoria di primo grado, costituisce corretta applicazione della speciale disposizione transitoria dell'art. 10, comma quarto, L. n. 46 del 2006 disporne l'annullamento con rinvio, qualora l'annullamento abbia a oggetto esclusivamente il punto riguardante la determinazione della pena.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)