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Sez. 1, Sentenza n. 19086 del 09/05/2006 Ud. (dep. 29/05/2006) Rv. 233702 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Legge n. 46 del 2006 - Inappellabilità delle sentenze di assoluzione - Disciplina transitoria - Giudizio di cassazione - Annullamento della sentenza di secondo grado - Assoluzione nei due gradi di merito - Inammissibilità dell'appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233702-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI

La disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma quarto L. n. 46 del 2006, che impone la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione, in base al principio della "eadem ratio", anche nel caso non disciplinato dell'annullamento della sentenza di assoluzione resa su appello di quella assolutoria di primo grado (la Corte, nell'annullare senza rinvio la sentenza di secondo grado, per ragioni anche di economia processuale, ha proceduto direttamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)