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Sez. 2, Sentenza n. 10859 del 18/06/1975 Ud. (dep. 20/11/1975) Rv. 131220 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - IDENTIFICAZIONE DELLE COSE OGGETTO DEL REATO DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA ESEGUITA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE PRESCRITTA DAGLI ARTT 304 BIS, TER E QUATER COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131220-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - IDENTIFICAZIONE DELLE COSE OGGETTO DEL REATO DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA ESEGUITA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE PRESCRITTA DAGLI ARTT 304 BIS, TER E QUATER COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*

Le comunicazioni prescritte dagli artt 304 bis, ter e quater cod proc pen e le formalita stabilite dall'art 361 cod proc pen vanno necessariamente eseguite e rispettivamente osservate unicamente per l'atto tipico istruttorio di ricognizione di cose previsto e disciplinato dall'art 361 citato e non anche per la semplice identificazione di cose oggetto del reato da parte della persona offesa ed eseguita dalla polizia giudiziaria anche al fine della restituzione delle cose stesse al titolare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)