Sez. 1, Sentenza n. 3618 del 15/11/1974 (Rv. 372136 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - MANCATA DEDUZIONE NEI MOTIVI D'APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - MANCATA DEDUZIONE NEI MOTIVI D'APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
La facolta dell'appellante di proporre, in Sede di gravame, nuove eccezioni in senso proprio, trova un'insormontabile preclusione nella mancata specificazione delle stesse nell'atto di appello, il quale delimita l'ampiezza del dibattito del giudizio di secondo grado. (Conf 1425'74, mass n 369503).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)